ICI
ALIQUOTE ICI anno 2011
N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote ‰ |
1 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9); | 6 |
2 | Tutte le altre categorie di immobili | 7 |
di prevedere la detrazione di € 103,29 ai proprietari delle case ad uso di prima abitazione, nonché confermare le riduzioni previste dal Regolamento comunale ICI approvato con delibera di C.C. 5 del 30/04/2004 e s.m.i;
ICI 2011
UFFICIO TRIBUTI
INFORMA CHE LE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2011 SONO LE SEGUENTI:
ABITAZIONI PRINCIPALI 6 per mille
AREE EDIFICABILI 7 per mille
ALTRI FABBRICATI 7 per mille
ALTRI IMMOBILI 7 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE €. 103,29 annue.
Per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, convertito dalla legge n. 126 del 24/07/2008, a decorrere dall’anno 2008, è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili la tassazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo d’imposta, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8-A9 (e relative pertinenze).
ALCUNI CASI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE A CUI SI ESTENDE L’ESENZIONE ICI:
Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta secondo quanto previsto dal Regolamento ICI del Comune di Riardo. Si precisa che le nuove richieste vanno inoltrate all’Ufficio Tributi prima della scadenza dell’acconto 2011 (16 giugno 2011);
Immobili di proprietà del coniuge non assegnatario della casa coniugale e seguito di separazione legale o divorzio, purché questi non risulti proprietario di altri immobili adibiti ad abitazione principale nel Comune di Riardo;
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati.
Restano pertanto fuori dall’esenzione e quindi soggette all’imposta:
Le unità immobiliari possedute nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero.
Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%.
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2011 deve essere effettuato in due rate:
La prima rata, entro il 16 giugno 2011, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate – la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre
Il pagamento dell'intera imposta dovuta complessivamente per l'intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2011, Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:
- con VERSAMENTO SUL C/C POSTALE n. 96243746 intestato a: EQUITALIA POLIS S.P.A. RIARDO – CE- ICI;
- presso gli sportelli del medesimo Agente della Riscossione;
- Tramite modello F.24;
I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento F24 nella “sezione ICI ed altri tributi” sono i seguenti:
Codice Comune: H268
Codici Tributo: 3901 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale
3902 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
3903 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
3904 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
3906 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per interessi
3907 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per sanzioni.
Riardo 27/05/2011
L’Ufficio Tributi