Descrizione
Descrizione:
Si informano i contribuenti che il Comune di Riardo ha attivato la procedura di Definizione Agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, ai sensi della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), con l’approvazione in Consiglio Comunale di apposito regolamento.
Questa misura consente di estinguere i propri debiti tributari e patrimoniali versando la quota capitale, con l'annullamento di sanzioni e interessi.
Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata deve presentare apposita ISTANZA/DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, su modello disponibile sul sito istituzionale www.comune.riardo.ce.it e presso l'Ufficio Tributi del Comune.
Termine di presentazione:
le istanze di definizione agevolata possono essere presentate dai soggetti debitori dal 15/05/2026 al 15/09/2026. Decorso tale termine, non potranno essere accettate istanze tardive.
Canali di invio:
- Via pec/mail: tributi.riardo@asmepec.it - protocollo.riardo@asmepec.it – tributi.riardo@virgilio.it
- Consegna fisica: presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Riardo.
Oggetto della definizione agevolata:
- I debiti relativamente a tributi comunali(IMU, TASI, TARI/TARES, CUP ecc. ), entrate patrimoniali, nonché CdS, risultanti da ingiunzioni di pagamento, da accertamenti esecutivi e solleciti di pagamento notificati fino a tutto il 31/12/2025, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso degli oneri e delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti;
- Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:
a) un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025;
c) un sollecito di pagamento emesso entro il 31 dicembre 2025.
- La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche singoli atti o debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo;
- Sono esclusi dalla definizione di cui al punto 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- La definizione agevolata è estesa anche alle omesse ed infedeli dichiarazioni TARI;
- Possibilità di aderire alla definizione agevolata anche con piano di rateizzo secondo l’ammontare del debito e in maniera standardizzata secondo gli scaglioni previsti nel Regolamento.
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Ultimo aggiornamento: 4 maggio 2026, 11:52